La categoria dei Liberi professionisti
deve provvedere alla sua difesa con tutti i mezzi più risoluti, attraverso organizzazioni sindacali ad adesione libera,
sottratte ad ogni disciplina e gerarchia statale, limitate ai soli puri professionisti,
ossia a coloro che, unicamente da contratti di opera e mai da remunerazioni a tempo o a stipendio e quindi da lavoro subordinato,
anche se intellettualmente di alto grado, traggono i materiali mezzi della propria sussistenza".
Amadeo Bordiga, cofondatore del Sindacato Ingegneri Liberi Professionisti – Napoli, 1950

giovedì 1 settembre 2011

entrata in vigore della L.R. 40/2011 e difficoltà interpretative riscontrate

Arezzo, 31 agosto 2011.

All’Ordine degli Architetti di Arezzo
All’Ordine degli Ingegneri di Arezzo
Al Collegio dei Geometri di Arezzo
Al Direttore dell’Ufficio Edilizia del Comune di Arezzo
All’Assessore all’ Urbanistica, all’edilizia e al centro storico del Comune di Arezzo
Ai Professionisti Tecnici


Oggetto: entrata in vigore della L.R. 40/2011 e difficoltà interpretative riscontrate.


Premessa:
Inarsind fa riferimento alla nota del Direttore dell'Ufficio Edilizia del Comune di Arezzo, inviata All’Ordine degli Architetti di Arezzo e pubblicata nel sito internet.

"Con la presente si comunica che in data odierna è stata pubblicata sul BURT la LR 40/2011, che modifica profondamente la parte edilizia della LR 01/2005, nonchè il "piano Casa" .
Entrerà in vigore il 25 agosto 2011.
Pertanto le DIA che non avranno acquisito efficacia a tale data (ovvero quelle presentate dopo il 4 agosto 2011, o quelle presentate in precedenza ma sospese a tale data), dovranno essere assunte come SCIA, con eventuale conseguente adeguamento documentale.
A seguito della riforma della definizione dell'intervento di ristrutturazione edilizia-addizione funzionale, è verosimile che DIA presentate dopo il 4 agosto, o sospese a tale data, aventi ad oggetto addizioni funzionali 30/40/60 mq e/o opere pertinenziali, non siano conformi alla legge, per cui gli interventi proposti dovranno essere considerati come addizioni volumetriche, con evidenti ripercussioni circa la verifica di fattibilità degli interventi stessi. In particolare nell'ambito del territorio rurale saranno di fatto vietati per espressa previsione di legge. Nell'ambito del territorio urbano dovrà essere presentata richiesta di permesso di costruire (ovviamente in quei tessuti ove sono ammesse le addizioni volumetriche).
Si invitano pertanto tutti i professionisti alle necessarie verifiche preventive di fattibilità, al fine di ridurre il più possibile comunicazioni di diffida o provvedimenti di autotuela.
Si allega il testo della legge.

Cordiali saluti.

Il Direttore dell'Ufficio Edilizia del Comune


La nota è stata pubblicata nel sito dell’Ordine degli Architetti senza commento o presa di posizione.

Inarsind rileva che una interpreazione restrittiva della 40/2011 bloccherebbe, nel comune di Arezzo come in quelli della Provincia, quasi tutte le cosiddette “addizioni funzionali”, in un momento in cui questo tipo di intervento rappresenta l’unica fonte di lavoro per professionisti, imprese, rivenditori di materiali ecc. ecc. con grave danno anche dei tantissimi cittadini che vedono bloccata la possibilità di ampliare la propria abitazione e delle casse comunali che vedono svanire le poche entrate possibili per Oneri e C.C.C..
È da sottolineare, inoltre, che le restrizioni sarebbero del tutto in contraddizione con i principi espressi nel preambolo della legge.

Dal momento che viene usata l’espressione “è verosimile che DIA presentate dopo il 4 agosto... “, l’interpretazione della 40/2011, da parte del Direttore dell'Ufficio Edilizia del Comune di Arezzo, piuttosto che apparire come perentoria e definitiva sembra una utile richiesta di confronto con la categorie economica dei liberi professionisti, iscritti all’Ordine, che dovranno applicare e interpretare la norma, certificandone il rispetto, nelle pratiche di edilizia privata.

Per questo motivo Inarsind di Arezzo ritiene necessario fornire il proprio contributo all’interpretazione della legge.
Le considerazioni che seguono non sono, quindi, valutazioni generali sulla validità e utilità della 40/2011 ma rappresentano soltanto una interpretazione stretta della norma.

Considerazioni di Inarsind.


Le modifiche introdotte alla L.R. 1/2005 dalla 40/2011 sono conseguenza delle disposizioni emanate con D.L. 13/5/2011 n.70.
Le finalità della norma regionale sono elencate nel preambolo e non prevedono di incidere sulla autonomia di governo del proprio territorio da parte dei Comuni. E’ inoltre evidente che non c’è stata intenzione di andare a modificare strumenti urbanistici con particolare riferimento a quelli giunti da poco al completamento del loro iter.
Le modifiche alla L.R. 1/2005, nell’indicare le procedure soggette a SCIA, non costituiscono una “riforma della definizione dell'intervento di ristrutturazione edilizia-addizione funzionale” poiché ciò non è tra le finalità della legge.
Una qualsivoglia definizione di “addizione funzionale” non è menzionata in nessun articolo.
Nella modifica alla L.R. 1/2005 vi è l’indicazione che la SCIA è da utilizzarsi per “modifiche alla sagoma finalizzate alla realizzazione di addizioni funzionali agli organismi edilizi esistenti che non configurino nuovi organismi edilizi, nel limite del 20 per cento del volume esistente” e questa indicazione non può essere certo considerata una nuova e diversa della definizione di “addizione funzionale”.

L’art. 55 non è modificato e invariate rimangono anche le prerogative dei Comuni nella “disciplina della utilizzazione, del recupero e della riqualificazione del patrimonio urbanistico edilizio esistente” (comma 2 lettera c).
La Regione Toscana ha individuato gli interventi soggetti a SCIA o a Permesso di Costruire ma non ha determinato l’entità delle “addizioni funzionali” poiché avrebbe, così facendo, prevaricato la legittima attività dei Comuni, rendendo inefficaci quasi tutti gli strumenti urbanistici comunali, senza specificarne i motivi e senza esplicitazione nel testo di legge. Inoltre, una limitazione dell’entità delle “addizioni funzionali” sarebbe stata in evidente contraddizione con le finalità espresse nel preambolo della legge (“Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente” ... “misure incentivanti a sostegno dell’attività edilizia”).

La L.R. 40/2011, rinnovando i contenuti della 24/2009 (piano casa), prende atto della possibilità, da parte dei singoli R.U., di prevedere ampliamenti funzionali diversi dal 20%.
La 24/2009, all’Art. 3, consente “interventi edilizi di ampliamento di ciascuna unità immobiliare fino al massimo del 20 per cento della superficie utile lorda” e, ai fini del ragionamento che seguirà, indica inoltre tre aspetti importanti:
a) La possibilità di usufruire dell’ampliamento per edifici già costruiti al 31 marzo 2009 (art. 3);
b) La possibilità di usufruire dell’ampliamento solo entro il 31 dicembre 2012 (art. 7 comma 2);
c) Il fatto che: “Gli ampliamenti realizzabili in applicazione degli articoli 3 e 4 non si cumulano con gli ampliamenti consentiti dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo del territorio comunali sui medesimi edifici” (art. 5 comma 5).
I punti a) e b) sono relativi alla straordinarietà delle misure urgenti volte al rilancio dell’economia.
Il punto c (come del resto altri punti della legge) prende atto della possibilità dei comuni di prevedere ampliamenti diversi da quelli resi possibili dalla stessa 24/2009.

Da ciò appare logico che la L.R. 40/2011:
• prolungando la validità della 24/2009, accetta che i singoli R.U. possano avere premialità per ampliamenti diversi dal 20%;
• modificando le procedure di cui all’art. 79 della 1/2005 non può negare che i singoli R.U. possano avere premialità per ampliamenti diversi dal 20% poiché, se così facesse, avrebbe una contraddizione interna.

Interpretazione delle modifiche apportate alla L.R. 1 /2005

Con una lettura tesa alla ovvia salvaguardia dei R.U. approvati, si può affermare che:
A. l’art. 79, riformato con la 40/2011, al comma 2, lettera d) punto 3 indica la SCIA per “modifiche alla sagoma finalizzate alla realizzazione di addizioni funzionali agli organismi edilizi esistenti che non configurino nuovi organismi edilizi, nel limite del 20 per cento del volume esistente.”
B. l’art. 79, riformato con la 40/2011, al comma 1, lettera f), indica la SCIA per “ogni altra trasformazione che, in base alla presente legge, non sia soggetta a permesso di costruire.”
C. Dalla lettura congiunta dei punti A e B, e considerando che la legge 40/2011 non vieta le addizioni funzionali superiori al 20%, appare logico che:

• quando i R.U. prevedono addizioni funzionali superiori al 20%, gli interventi sono soggetti a SCIA (art. 79, comma 1, lettera f);
• nei casi in cui i R.U. non prevedono ampliamenti funzionali, la possibilità di aumento del 20%, ex L.R. 24/2009, è da utilizzarsi mediante SCIA (art. 79, comma 2, lettera d, punto 3);

Cordiali saluti
Il Consiglio Direttivo di Inarsind Arezzo

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