Come sapete sono entrate in vigore le nuove leggi che
regolano le professioni. Tralasciando per il momento l’elencazione precisa
delle stesse, avvenuta in un susseguirsi caotico di anticipazioni e modifiche,
è tuttavia possibile adesso fissare alcuni paletti precisi in ordine
all’abolizione delle tariffe e all’introduzione dei nuovi parametri stabiliti
con legge Decreto Ministero Giustizia 20.07.2012 n° 140 , G.U. 22.08.2012
Sull’incarico, o più correttamente, sul preventivo
obbligatorio e sul significato che assumono i nuovi parametri possiamo dare
qualche valutazione e indicazione ai colleghi, con l’avvertenza che non si può
escludere l’introduzione di altre novità e che potrebbero uscire circolari
esplicative o interpretative.
E’ bene prendere quindi con una dose di prudenza quanto di
seguito andremo a dire, considerandola solo una nostra ragionevole ma non certa
interpretazione.
Invitiamo i colleghi a lasciare contributi, porre domande, esprimere pareri lasciando commenti al post, preferibilmente, oppure via mail.
***
La legge è composta
di una parte introduttiva generale, che riguarda alcuni principi validi per tutte le professioni
e di alcune parti specifiche, ognuna
riferite alle varie professioni ordinistiche (esclusa la professione
medica) raggruppate per aree omogenee. La parte che riguarda ingegneri e
architetti è quella dell’area così detta
tecnica, che comprende anche geometri, periti ecc. Vale a dire che, fatte salve le diverse
competenze, i parametri sono gli stessi per tutte le professioni dell’area
tecnica.
A questo punto è preferibile argomentare per domande e
risposte, cioè per FAQ. Seguiranno alcuni commenti e suggerimenti:
I parametri sono le
nuove tariffe?
No, i parametri non sono le nuove tariffe, dato che ogni
riferimento tariffario è stato abolito, anche se sono strutturate in modo del tutto
analogo alla vecchia tariffa per le opere pubbliche.
Perché sono stati
introdotti i nuovi parametri?
I nuovi parametri, che sono strutturati con criterio basato
su costo dell’opera, percentuale, tipo di prestazioni effettuate, tipologia
dell’opera e/o della prestazione, e con l’introduzione di un nuovo indice, il
grado di complessità dell’opera, dovranno essere applicati per la
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale (vale a dire in caso di controversia, dal tribunale o dal collegio
arbitrale), ma serviranno anche come
base di riferimento per i progetti di opere pubbliche. Quindi nel primo
caso, la controversia, serviranno a posteriori, nel secondo caso, le opere
pubbliche, invece serviranno alle amministrazioni a priori. In quest’ultimo
senso svolgono di fatto una funzione del tutto analoga alla vecchia tariffa,
naturalmente tenendo conto del campo di variabilità dovuto ai ribassi.
Ci sono novità nei
principi generali?
Sì, ci sono, ed è necessario conoscerli e valutarli con
grande attenzione perché, viceversa, possono avere ricadute importanti in caso
di contenzioso con il committente.
Quali sono le novità?
Sono molte, ma, tralasciando per ora i tecnicismi legati al
calcolo dei parametri, la più importante è quella del comma 6 dell’Art.1 che
recita: “L’assenza di prova del
preventivo di massima……costituisce elemento di valutazione negativa da parte
dell’organo giurisdizionale”. E’ naturale che questa disposizione rende di fatto obbligatorio, oltre che
utile in ogni caso, un preventivo scritto reso dal professionista al
committente. E’ bene specificare, anche se potrebbe sembrare inutile dirlo, che
per preventivo la legge non intende significare che il committente è tenuto a
chiedere più preventivi a più professionisti (cosa che in verità accade sempre
più stesso nella prassi), ma che il professionista, prima di iniziare le proprie
prestazioni per conto di un cliente ha l’obbligo di informare quest’ultimo sui
costi che egli dovrà sostenere per il
compenso al professionista. Il preventivo
è quindi l’indicazione precisa che costituirà contrattualmente il nostro compenso.
Alla luce del comma di cui sopra, non possiamo non
consigliare i colleghi di stipulare un incarico scritto, di complessità
variabile in funzione del tipo di incarico. La voce più importante di questo
incarico dovrà essere l’indicazione dei compensi (e delle spese, che non sono
comprese nei parametri), cercando anche di regolamentare i compensi per
imprevisti non attribuibili al professionista stesso, quali, ad esempio,
varianti al progetto richieste dal committente, nuove norme intervenute dopo la
firma dell’incarico, cambi di programma economico da parte del committente,
fatti imprevedibili durante l’esecuzione dell’opera e quant’altro. Se questi
imprevisti non sono quantificabili a priori, è bene comunque prevedere nell’indicare
che in caso di varianti o nuove prestazioni non previste si dovrà concordare il
compenso prima dell’inzio della prestazione stessa.
Per i lavori di modesta entità e impegno dove la parte amministrativa
è prevalente sull’importo dei lavori (Es.: una sanatoria, un gazebo, una tettoia, ecc) riteniamo possa essere sufficiente una mail o una semplice scrittura
con i nomi di committente e professionista, l’oggetto dell’incarico e l’indicazione
dell’importo del compenso.
Cosa significa
“elemento di valutazione negativa del compenso”?
Non è facile dare una risposta esaustiva. Per certo, al Capo V, Disposizioni concernenti le
professioni dell’area tecnica, l’art. 36, Complessità della prestazione, al comma 2 recita per intero: “In considerazione, altresì, della natura
dell’opera, pregio della prestazione, dei risultati e dei vantaggi, anche non
economici, conseguiti dal cliente, dell’eventuale urgenza della prestazione,
l’organo giurisdizionale può aumentare o diminuire il compenso di regola fino
al 60 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile”.
Quindi, se da un lato entrano nella valutazione
giurisdizionale “i risultati e i
vantaggi, anche non economici (quindi quelli economici sono compresi, NdR) conseguiti dal cliente”, che potrebbero
essere causa di maggiorazione, dall’altro
è difficile non pensare che una forte riduzione possa essere determinata dalla
impossibilità di dimostrare la esistenza di preventivo.
E’ altresì vero che al Capo I, Disposizioni generali, Art.
1, comma 7 c’è scritto che: “In nessun
caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi
che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle
tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione della stessa”.
Difficile darne una interpretazione univoca fino a quando non vi sarà giurisprudenza,
ma allo stato attuale è consigliabile, per prudenza, immaginare che, in
mancanza di dimostrazione di aver informato il cliente, l’organo
giurisdizionale possa anche decidere di andare ben oltre la riduzione del 60% o
addirittura possa non riconoscere alcun diritto alla riscossione dei compensi
da parte del professionista.
*****
A questo punto, senza entrare nel dettaglio sul calcolo del
compenso in base ai parametri, peraltro abbastanza ben comprensibile dalla
lettura attenta della legge, c’è la domanda delle domande, e cioè:
Come si fa a
prevedere il compenso se non c’è più una tariffa?
Questa è la parte di suggerimenti da prendere con maggiore
prudenza. Premesso che ognuno può adottare il metodo che vuole, che gli è più
congeniale, cui è più abituato o a cui sono più abituati i propri clienti, i
metodi, tuttavia, possono essere ridotti ai seguenti:
a percentuale,
naturalmente in base a molti parametri individuali, quali la consuetudine, il
mercato, la trattativa, un’analisi dettagliata dei costi di studio e dell’utile
necessario, riportata poi ad una percentuale, ecc.
in base ad una unità
di misura oggettiva della costruzione, vale a dire un valore in euro a mq
di SUL, oppure, rapportato al volume, in euro a mc di costruzione;
a corpo, cioè la
vecchia discrezione, vale a dire un valore unico per tutta la prestazione,
stando tuttavia sempre attenti a normare eventuali varianti;
in ragione del tempo
prevedibile, definendo un costo orario.
Tuttavia riteniamo opportuno, qualunque sia il
metodo scelto, effettuare una verifica con i parametri di cui alla legge, entro una banda di oscillazione intermedia rispetto ai valori limite di legge.
Questo, sia chiaro, senza richiamarli nell’incarico.
Ci sembra una soluzione ragionevole per due motivi:
- - In caso di contenzioso con il cliente, visto
anche il vasto campo di variabilità che oscilla, teoricamente, da una riduzione
del 60% ad un aumento del 60% sul compenso medio ottenuto con le varie tabelle,
è quanto meno utile non uscire da questo ampio intervallo, per non doversi
trovare di fronte a brutte sorprese nel giudizio. C’è in questo intervallo un ampio
margine di trattativa con il cliente, sempre ipotizzando un mercato non drogato
dalla crisi e dal pessimo esempio dato dai ribassi assurdi imposti dagli enti
pubblici negli ultimi anni.
- - E’ utile, a lunga distanza, avere quei
riferimenti parametrici, in modo tale da trovare nel mercato uno standard medio
che non vuol dire creare una condizione di non concorrenza, ma che significa trovare
una soglia di decenza entro cui poter lavorare ed anche una ragionevole
previsione di spesa che il cliente sa di dover affrontare quando intraprende
un’operazione economica.
Ricordiamo infine che, per incarichi che prevedono più “prestazioni”,
cioè progetto preliminare, definitivo, esecutivo e D.L., è consigliabile dettagliare
nell’incarico i compensi per ognuna delle fasi. Questo perché, in caso di interruzioni
di incarico, potrebbe essere più facile evitare il contenzioso, visto che l’Art.
1, al comma 5 prevede: “Per gli incarichi
non conclusi, o prosecuzioni di
precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta”,
e il rischio che l’organo giurisdizionale possa modificare in più o in meno il
compenso potrebbe costituire un deterrente sia per il cliente che per il
professionista. Diamo cioè per scontato che è sempre preferibile trovare un accordo piuttosto che imbarcarsi in cause dall'esito e dai tempi sempre incerti.
3 commenti:
in caso di contenzioso, se non ho capito male, i parametri del 2004 delle tariffe per le opere pubbliche ad oggi sono il riferimento che un giudice dovrebbe analizzare. Da tale deduzione ne deriva che le tariffe sono sempre in vigore in quanto non applicandole ed andando incontro ad eventuali contenziosi potremo trovarci di fronte a nulla dovuto oppure ad ever esercitato sconti che depurati delle detrazioni fatte dal giudice ci portano a non avere nemmeno le spese sostenute. Pertanto se ci sarà la possibilità di rintrodurre le tariffa per le opere pubbliche non capisco il vantaggio di aver tolto una garanzia di qualità. come si può fare lavori che non coprono le spese? solo per fame e disperazione e questo produce ancora più fame.
No Luca non è esattamente come tu dici. I parametri approvati non sono le tariffe delle opere pubbliche, anche se hanno struttura molto simile a quelle tariffe. E' una cosa diversa perchè a monte di tutto, piaccia o meno, c'è il comma 1 dell'Art. 9 del DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 che dice: "Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel
sistema ordinistico."
Mi sono domandato, in effetti perchè abbiano cambiato quelle tariffe, pur conservandone la struttura, e sono giunto alla conclusione, dando credito di un po' di razionalità a chi l'ha scritto, che servisse a fare "tabula rasa" proprio per evitare equivoci. Della serie tutte le tariffe sono abrogate, inizia un nuovo mondo, tutto deve essere nuovo.
Quanto alle opere pubbliche, quei parametri non sono le tariffe ma costituiscono la base di riferimento per le gare. La cosa ha una sua logica (teorica, in pratica vedremo) perchè come potrebbe fare una amministrazione a fissare un costo della progettazione sia da mettere in bilancio che per poter effettuare la gara? Avrebbe dovuto lasciare tutto alla assoluta discrezionalità del RUP? L'altra tua preoccupazione io non la vedo nel senso che tu puoi, in linea di principio, chiedere qualunque cifra, molto bassa o molto alta ma, se c'è un contenzioso immagino (non posso che immaginare) che se tale contenzioso lo inizi te perchè il cliente non rispetta il contratto, senza contestazioni nel merito della tua prestazione (cioè se non ti vuole pagare), il giudice dovrebbe (d'obbligo il condizionale) semplicemente fare rispettare il contratto e non applicare i parametri; se invece il cliente contesta la tua prestazione allora quel periodo della legge che dice "In considerazione, altresì, della natura dell’opera, pregio della prestazione, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell’eventuale urgenza della prestazione, l’organo giurisdizionale può aumentare o diminuire il compenso di regola fino al 60 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile" credo che entrino in gioco i parametri. Difficile fare casi concreti che ancora non ci sono, ma si può supporre che il cliente si rifiuti di pagare affermando che la tua prestazione o parte di essa non è stata all'altezza dei compensi pattuiti o che tu hai richiesto troppo fin dall'inizio per una prestazione di scarsa difficoltà. A quel punto il giudice o meglio 'organo giurisdizionale entrerà nel merito e, alla luce dei nuovi parametri, stabilirà il compenso spettante.
Ripeto che sono solo ipotesi. Tra l'altro il CNA farà probabilmente nuove norme di deontologia che in qualche modo fissino dei minimi sotto i quali si possa affermare di lavorare "sotto costo", in analogia, immagino, con quelli che sono normali rapporti commerciali. Tu sai che il "sotto costo", anche quello dei supermercati, può essere operazione eccezionale e limitata nel tempo (vedi ad esempio le polemiche sui forsti sconti della benzina d'estate). Quindi dovremo anche aspettare questa nuova norma per avere un quadro più chiaro.
Di più non saprei dirti se non leggere con attenzione l'ultimo periodo tutto in neretto nel post che stiamo commentando che potrà avere un maggior esplicito chiarimento dopo la nuova norma deontologica del CNA, alla quale, bene o male, dovremo uniformarci.
Ciao
Pietro
No Luca non è esattamente come tu dici. I parametri approvati non sono le tariffe delle opere pubbliche, anche se hanno struttura molto simile a quelle tariffe. E' una cosa diversa perchè a monte di tutto, piaccia o meno, c'è il comma 1 dell'Art. 9 del DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 che dice: "Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel
sistema ordinistico."
Mi sono domandato, in effetti perchè abbiano cambiato quelle tariffe, pur conservandone la struttura, e sono giunto alla conclusione, dando credito di un po' di razionalità a chi l'ha scritto, che servisse a fare "tabula rasa" proprio per evitare equivoci. Della serie tutte le tariffe sono abrogate, inizia un nuovo mondo, tutto deve essere nuovo.
Quanto alle opere pubbliche, quei parametri non sono le tariffe ma costituiscono la base di riferimento per le gare. La cosa ha una sua logica (teorica, in pratica vedremo) perchè come potrebbe fare una amministrazione a fissare un costo della progettazione sia da mettere in bilancio che per poter effettuare la gara? Avrebbe dovuto lasciare tutto alla assoluta discrezionalità del RUP? L'altra tua preoccupazione io non la vedo nel senso che tu puoi, in linea di principio, chiedere qualunque cifra, molto bassa o molto alta ma, se c'è un contenzioso immagino (non posso che immaginare) che se tale contenzioso lo inizi te perchè il cliente non rispetta il contratto, senza contestazioni nel merito della tua prestazione (cioè se non ti vuole pagare), il giudice dovrebbe (d'obbligo il condizionale) semplicemente fare rispettare il contratto e non applicare i parametri; se invece il cliente contesta la tua prestazione allora quel periodo della legge che dice "In considerazione, altresì, della natura dell’opera, pregio della prestazione, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell’eventuale urgenza della prestazione, l’organo giurisdizionale può aumentare o diminuire il compenso di regola fino al 60 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile" credo che entrino in gioco i parametri. Difficile fare casi concreti che ancora non ci sono, ma si può supporre che il cliente si rifiuti di pagare affermando che la tua prestazione o parte di essa non è stata all'altezza dei compensi pattuiti o che tu hai richiesto troppo fin dall'inizio per una prestazione di scarsa difficoltà. A quel punto il giudice o meglio 'organo giurisdizionale entrerà nel merito e, alla luce dei nuovi parametri, stabilirà il compenso spettante.
Ripeto che sono solo ipotesi. Tra l'altro il CNA farà probabilmente nuove norme di deontologia che in qualche modo fissino dei minimi sotto i quali si possa affermare di lavorare "sotto costo", in analogia, immagino, con quelli che sono normali rapporti commerciali. Tu sai che il "sotto costo", anche quello dei supermercati, può essere operazione eccezionale e limitata nel tempo (vedi ad esempio le polemiche sui forsti sconti della benzina d'estate). Quindi dovremo anche aspettare questa nuova norma per avere un quadro più chiaro.
Di più non saprei dirti se non leggere con attenzione l'ultimo periodo tutto in neretto nel post che stiamo commentando che potrà avere un maggior esplicito chiarimento dopo la nuova norma deontologica del CNA, alla quale, bene o male, dovremo uniformarci.
Ciao
Pietro
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