La categoria dei Liberi professionisti
deve provvedere alla sua difesa con tutti i mezzi più risoluti, attraverso organizzazioni sindacali ad adesione libera,
sottratte ad ogni disciplina e gerarchia statale, limitate ai soli puri professionisti,
ossia a coloro che, unicamente da contratti di opera e mai da remunerazioni a tempo o a stipendio e quindi da lavoro subordinato,
anche se intellettualmente di alto grado, traggono i materiali mezzi della propria sussistenza".
Amadeo Bordiga, cofondatore del Sindacato Ingegneri Liberi Professionisti – Napoli, 1950
Visualizzazione post con etichetta Tariffe. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Tariffe. Mostra tutti i post

venerdì 21 settembre 2012

ANCORA CAMBIAMENTI IN CORSO NELLA RIFORMA

Il caos regna sovrano nella ridicola riforma delle professioni fatta dai Tecnici con l'approvazione degli Ordini professionali. Ma non è caos creativo, è solo confusione.
Nemmeno la legge, o meglio le leggi è ormai sicura.
Si legge infatti, su Edilizia e Territorio, che gli Ordini devono controllare che le "tariffe" (così le chiama il giornalista), cioè i nuovi parametri, non siano superiori alle vecchie tariffe.
Se così fosse vorrebbe dire che i parametri sarebbero ancora suscettibili di modifiche.
Non solo vogliono impiccarci, ma pretendono anche che sia l'impiccato a verificare il funzionamento della forca.
E spuntano fuori anche le spese forfettizzate, ma solo per "le infrastrutture", quasi che gli architetti e gli ingegneri liberi professionisti siano tutti interessati alla progettazione delle opere pubbliche e il resto, cioè la stragrande maggioranza, non lavori per i committenti privati! Ma nulla si dice sul fatto se per i privati le spese possano essere forfettizzate: si suppone di sì, ma non è mai detto.
Pare anche che il Ministero abbia garantito che non saranno applicate, sempre per gli incarichi pubblici, cioè per la base di gara, le riduzioni o gli aumenti (non ne dubitavamo di questi) del 60%.
Ce ne rallegriamo, ma continuiamo a pensare che, visto che sembrano esistere margini di trattativa anche a legge approvata, gli Ordini si dovrebbero preoccupare anche della "grande conquista"della formazione continua nella sua in forma obbligatoria e non volontaria, come si addice ad una professione "libera" e non governata dallo Stato, che grava inutilmente su tutti gli architetti e gli ingegneri: liberi solo, anzi obbligati, a non avere tariffe per rispettare le leggi del libero mercato, ma non liberi di stare nel mercato scegliendo se e quali aggiornamenti seguire. Davvero un principio di coerenza straordinariamente efficace.
Ma qui immaginiamo che non troveremo ascolto, visti gli interessi in gioco, degli Ordini, che vi trovano l'ultimo squarcio di potere rimasto, e delle varie organizzazioni che vedranno il proprio fatturato in aumento vertiginoso: un altro caso di lavoro improduttivo prodotto da leggi, cioè un semplice spostamento di reddito dalle tasche di alcuni (cioè i soliti, noi) a quelle di altri.

Non possiamo nemmeno spiegare più ciò che è impossibile da capire, vi proponiamo solo la lettura di questo articolo, lasciando ad ognuno l'interpretazione:

NUOVE TARIFFE NEL DECRETO INFRASTRUTTURE: TORNA IL RIMBORSO SPESE AL 20%

Chi desiderasse maggiori chiarimenti si rivolga al CNA e al CNI.

Il sito del CNA ci propone nel frattempo nella sua Home page una serie di argomenti tipo:

ARCHITETTURA: FREYRIE, CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI,'TORNI A REALIZZARE PROGETTI PER LA COMUNITÀ"

oppure, News come questa:

CERIMONIA DI ASSEGNAZIONE DEL PREMIO NAZIONALE DI BIOARCHITETTURA COSTRUIRE NEL COSTRUITO / RECUPERARE L'ESISTENTE 2011 - ROMA

o ancora:

 ma sulla riforma troviamo solo questo documento:

VADEMECUM SUL DPR DELLA RIFORMA DELLE PROFESSIONI

Anche il sito del CNI non è che offra molto di più.
Quindi sembra proprio che non ci resti che aspettare ciò che ci capiterà addosso senza poter fare altro che adeguarsi.

mercoledì 12 settembre 2012

NUOVI PARAMETRI E OBBLIGO DI PREVENTIVO: PRIME INDICAZIONI


Come sapete sono entrate in vigore le nuove leggi che regolano le professioni. Tralasciando per il momento l’elencazione precisa delle stesse, avvenuta in un susseguirsi caotico di anticipazioni e modifiche, è tuttavia possibile adesso fissare alcuni paletti precisi in ordine all’abolizione delle tariffe e all’introduzione dei nuovi parametri stabiliti con legge Decreto Ministero Giustizia 20.07.2012 n° 140 , G.U. 22.08.2012

Sull’incarico, o più correttamente, sul preventivo obbligatorio e sul significato che assumono i nuovi parametri possiamo dare qualche valutazione e indicazione ai colleghi, con l’avvertenza che non si può escludere l’introduzione di altre novità e che potrebbero uscire circolari esplicative o interpretative.

E’ bene prendere quindi con una dose di prudenza quanto di seguito andremo a dire, considerandola solo una nostra ragionevole ma non certa interpretazione.

Invitiamo i colleghi a lasciare contributi, porre domande, esprimere pareri lasciando commenti al post, preferibilmente, oppure via mail.
***
La legge è composta di una parte introduttiva generale, che riguarda alcuni principi validi per tutte le professioni e di alcune parti specifiche, ognuna riferite alle varie professioni ordinistiche (esclusa la professione medica) raggruppate per aree omogenee. La parte che riguarda ingegneri e architetti è quella dell’area così detta tecnica, che comprende anche geometri, periti ecc.  Vale a dire che, fatte salve le diverse competenze, i parametri sono gli stessi per tutte le professioni dell’area tecnica.

A questo punto è preferibile argomentare per domande e risposte, cioè per FAQ. Seguiranno alcuni commenti e suggerimenti:

I parametri sono le nuove tariffe?
No, i parametri non sono le nuove tariffe, dato che ogni riferimento tariffario è stato abolito, anche se sono strutturate in modo del tutto analogo alla vecchia tariffa per le opere pubbliche.

Perché sono stati introdotti i nuovi parametri?
I nuovi parametri, che sono strutturati con criterio basato su costo dell’opera, percentuale, tipo di prestazioni effettuate, tipologia dell’opera e/o della prestazione, e con l’introduzione di un nuovo indice, il grado di complessità dell’opera, dovranno essere applicati per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale (vale a dire in caso di controversia, dal tribunale o dal collegio arbitrale), ma serviranno anche come base di riferimento per i progetti di opere pubbliche. Quindi nel primo caso, la controversia, serviranno a posteriori, nel secondo caso, le opere pubbliche, invece serviranno alle amministrazioni a priori. In quest’ultimo senso svolgono di fatto una funzione del tutto analoga alla vecchia tariffa, naturalmente tenendo conto del campo di variabilità dovuto ai ribassi.

Ci sono novità nei principi generali?
Sì, ci sono, ed è necessario conoscerli e valutarli con grande attenzione perché, viceversa, possono avere ricadute importanti in caso di contenzioso con il committente.

Quali sono le novità?
Sono molte, ma, tralasciando per ora i tecnicismi legati al calcolo dei parametri, la più importante è quella del comma 6 dell’Art.1 che recita: “L’assenza di prova del preventivo di massima……costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale”. E’ naturale che questa disposizione rende di fatto obbligatorio, oltre che utile in ogni caso, un preventivo scritto reso dal professionista al committente. E’ bene specificare, anche se potrebbe sembrare inutile dirlo, che per preventivo la legge non intende significare che il committente è tenuto a chiedere più preventivi a più professionisti (cosa che in verità accade sempre più stesso nella prassi), ma che il professionista, prima di iniziare le proprie prestazioni per conto di un cliente ha l’obbligo di informare quest’ultimo sui costi che egli dovrà sostenere  per il compenso al professionista. Il preventivo è quindi l’indicazione precisa che costituirà contrattualmente il nostro compenso.
Alla luce del comma di cui sopra, non possiamo non consigliare i colleghi di stipulare un incarico scritto, di complessità variabile in funzione del tipo di incarico. La voce più importante di questo incarico dovrà essere l’indicazione dei compensi (e delle spese, che non sono comprese nei parametri), cercando anche di regolamentare i compensi per imprevisti non attribuibili al professionista stesso, quali, ad esempio, varianti al progetto richieste dal committente, nuove norme intervenute dopo la firma dell’incarico, cambi di programma economico da parte del committente, fatti imprevedibili durante l’esecuzione dell’opera e quant’altro. Se questi imprevisti non sono quantificabili a priori, è bene comunque prevedere nell’indicare che in caso di varianti o nuove prestazioni non previste si dovrà concordare il compenso prima dell’inzio della prestazione stessa.
Per i lavori di modesta entità e impegno dove la parte amministrativa è prevalente sull’importo dei lavori (Es.: una sanatoria, un gazebo, una tettoia, ecc) riteniamo possa essere sufficiente una mail o una semplice scrittura con i nomi di committente e professionista, l’oggetto dell’incarico e l’indicazione dell’importo del compenso.

Cosa significa “elemento di valutazione negativa del compenso”?
Non è facile dare una risposta esaustiva. Per certo, al Capo V, Disposizioni concernenti le professioni dell’area tecnica, l’art. 36, Complessità della prestazione, al comma 2 recita per intero: “In considerazione, altresì, della natura dell’opera, pregio della prestazione, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell’eventuale urgenza della prestazione, l’organo giurisdizionale può aumentare o diminuire il compenso di regola fino al 60 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile”.
Quindi, se da un lato entrano nella valutazione giurisdizionale “i risultati e i vantaggi, anche non economici (quindi quelli economici sono compresi, NdR) conseguiti dal cliente”, che potrebbero essere causa di maggiorazione, dall’altro è difficile non pensare che una forte riduzione possa essere determinata dalla impossibilità di dimostrare la esistenza di preventivo.
E’ altresì vero che al Capo I, Disposizioni generali, Art. 1, comma 7 c’è scritto che: “In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione della stessa”. Difficile darne una interpretazione univoca fino a quando non vi sarà giurisprudenza, ma allo stato attuale è consigliabile, per prudenza, immaginare che, in mancanza di dimostrazione di aver informato il cliente, l’organo giurisdizionale possa anche decidere di andare ben oltre la riduzione del 60% o addirittura possa non riconoscere alcun diritto alla riscossione dei compensi da parte del professionista.
*****
A questo punto, senza entrare nel dettaglio sul calcolo del compenso in base ai parametri, peraltro abbastanza ben comprensibile dalla lettura attenta della legge, c’è la domanda delle domande, e cioè:

Come si fa a prevedere il compenso se non c’è più una tariffa?
Questa è la parte di suggerimenti da prendere con maggiore prudenza. Premesso che ognuno può adottare il metodo che vuole, che gli è più congeniale, cui è più abituato o a cui sono più abituati i propri clienti, i metodi, tuttavia, possono essere ridotti ai seguenti:
a percentuale, naturalmente in base a molti parametri individuali, quali la consuetudine, il mercato, la trattativa, un’analisi dettagliata dei costi di studio e dell’utile necessario, riportata poi ad una percentuale, ecc.
in base ad una unità di misura oggettiva della costruzione, vale a dire un valore in euro a mq di SUL, oppure, rapportato al volume, in euro a mc di costruzione;
a corpo, cioè la vecchia discrezione, vale a dire un valore unico per tutta la prestazione, stando tuttavia sempre attenti a normare eventuali varianti;
in ragione del tempo prevedibile, definendo un costo orario.

Tuttavia riteniamo opportuno, qualunque sia il metodo scelto, effettuare una verifica con i parametri di cui alla legge, entro una banda di oscillazione intermedia rispetto ai valori limite di legge. Questo, sia chiaro, senza richiamarli nell’incarico.

Ci sembra una soluzione ragionevole per due motivi:
-         -  In caso di contenzioso con il cliente, visto anche il vasto campo di variabilità che oscilla, teoricamente, da una riduzione del 60% ad un aumento del 60% sul compenso medio ottenuto con le varie tabelle, è quanto meno utile non uscire da questo ampio intervallo, per non doversi trovare di fronte a brutte sorprese nel giudizio. C’è in questo intervallo un ampio margine di trattativa con il cliente, sempre ipotizzando un mercato non drogato dalla crisi e dal pessimo esempio dato dai ribassi assurdi imposti dagli enti pubblici negli ultimi anni.
-        -   E’ utile, a lunga distanza, avere quei riferimenti parametrici, in modo tale da trovare nel mercato uno standard medio che non vuol dire creare una condizione di non concorrenza, ma che significa trovare una soglia di decenza entro cui poter lavorare ed anche una ragionevole previsione di spesa che il cliente sa di dover affrontare quando intraprende un’operazione economica.
Ricordiamo infine che, per incarichi che prevedono più “prestazioni”, cioè progetto preliminare, definitivo, esecutivo e D.L., è consigliabile dettagliare nell’incarico i compensi per ognuna delle fasi. Questo perché, in caso di interruzioni di incarico, potrebbe essere più facile evitare il contenzioso, visto che l’Art. 1, al comma 5 prevede: “Per gli incarichi non conclusi,  o prosecuzioni  di  precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta”, e il rischio che l’organo giurisdizionale possa modificare in più o in meno il compenso potrebbe costituire un deterrente sia per il cliente che per il professionista. Diamo cioè per scontato che è sempre preferibile trovare un accordo piuttosto che imbarcarsi in cause dall'esito e dai tempi sempre incerti.

venerdì 24 agosto 2012

APPROVATA LA RIFORMA DELLE PROFESSIONI

Pubblichiamo il link ai vari decreti approvato che riguardano la Riforma delle professioni:

RIFORMA PROFESSIONI

Pubblichiamo inoltre per la parte che riguarda ingegneri e architetti il:
Decreto numero 140 del 20 Luglio 2012
Regolamento recante i parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi professionali.



Art. 34

Parametri generali per la liquidazione del compenso

1. Il compenso per la prestazione dei professionisti di cui all'articolo 33 e' stabilito tenendo conto dei seguenti parametri:

a) il costo economico delle singole categorie componenti l'opera, definito parametro «V»;

b) il parametro base che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera, definito parametro «P»;

c) la complessita' della prestazione, definita parametro «G»;

d) la specificita' della prestazione, definita parametro «Q».

Art. 35

Costo economico dell'opera

1. Il costo economico dell'opera, parametro «V», e' individuato tenendo conto del suo valore determinato, di regola, con riferimento al mercato, tenendo anche conto dell'eventuale preventivo, del consuntivo lordo nel caso di opere o lavori gia' eseguiti, ovvero, in mancanza, dei criteri individuati dalla tavola Z-1 allegata.

2. Il parametro base «P» e' determinato mediante l'espressione:

P=0,03+10/V 0,4

applicato al costo economico delle singole categorie componenti l'opera come individuato in base alla tavola Z-1 allegata.

Art. 36

Complessita' della prestazione

1. La complessita' della prestazione, parametro «G», e' compresa, di regola, tra un livello minimo, per la complessita' ridotta, e un livello massimo, per la complessita' elevata, secondo quanto indicato nella tavola Z-1 allegata.

2. In considerazione, altresi', della natura dell'opera, pregio della prestazione, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione, l'organo giurisdizionale puo' aumentare o diminuire il compenso di regola fino al 60 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

Art. 37

Specificazione delle prestazioni

1. Le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi :

a) definizione delle premesse, consulenza e studio di fattibilita';

b) progettazione;

c) direzione esecutiva;

d) verifiche e collaudi.

2. Le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere, specificate nella tavola Z-1 allegata:

a) edilizia;

b) strutture;

c) impianti;

d) viabilita';

e) idraulica;

f) tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT);

g) paesaggio, ambiente, naturalizzazione;

h) agricoltura e foreste, sicurezza alimentare;

i) territorio e urbanistica.

3. Ad ogni singola prestazione effettuata, corrisponde un valore specifico del parametro «Q», distinto in base alle singole categorie componenti l'opera come indicato nella tavola Z-2 allegata.

4. Il compenso per le prestazioni non comprese nelle fasi di cui al comma 1, e nelle categorie di cui al comma 2, e' liquidato per analogia.

Art. 38

Consulenze, analisi ed accertamento

1. Il compenso per le prestazioni di consulenza, analisi ed accertamento, se non determinabile analogicamente, e' liquidato tenendo particolare conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione.

Art. 39

Determinazione del compenso

1. Il compenso per la prestazione professionale «CP» e' determinato, di regola, dal prodotto tra il valore dell'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessita' delle prestazioni e alle categorie dell'opera, il parametro «Q» corrispondente alla prestazione o alla somma delle prestazioni eseguite, e il parametro «P», secondo l'espressione che segue:

CP=V×G×Q×P

***
Rinviamo commenti ed eventuali esempi ai giorni successivi

P.S.
Di seguito il link con i parametri P. Una volta aperto il link, cliccare, sotto la voce Allegati, quelle che si riferiscono all'area tecnica

PARAMETRI P

martedì 27 marzo 2012

PRIME INDICAZIONI DEL CNAPPC SU COME FORMULARE GLI INCARICHI

Poichè una collega architetto di Savona ha pubblicato su FaceBook una lettera del Consiglio Nazionale Architetti PPC in ordine alle nuove procedure da seguire per gli incarichi professionali, con alcune indicazioni su come potrebbero essere calcolate le parcelle, la pubblichiamo per fornire alcuni primi chiarimenti:


CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

OGGETTO: Chiarimento sulle norme vigenti di contratto tra l’architetto e il cliente.

Le nuove norme approvate con il DLI/2o12, convertite con modifiche dal Parlamento il 23 marzo 2012 hanno modificato le consuetudini contrattuali tra il professionista e il cliente.
La nuova norma, infatti, stabilisce che il compenso è pattuito tra cliente e architetto sulla base di parametri che gli stessi liberamente concordano, dovendo il professionista rendere noto al cliente:
- il grado di complessità dell’incarico;
- la previsione dei costi fino alla conclusione dell’incarico stesso;
- gli estremi della polizza di RC professionale con relativi massimali.

Ciò significa che:
- deve essere redatto in forma scritta un contratto, anche semplice, che descriva l’incarico professionale e ne stabilisca ii compenso, riservandosi di di rimodularlo in caso di eventuali varianti successive o di maggiori oneri che dovessero insorgere per cause esterne impreviste ed imprevedibili all’atto dell’affidamento o di forza maggiore; anche questi successivi eventuali nuovi oneri dovranno essere esplicitati in forma scritta;
- l’importo è stabilito sulla base di parametri espliciti che il professionista concorda con il cliente e, sulla base delle ultime modifiche, non ci sono limiti nella scelta del parametri.

A titolo esemplificativo:
- costo orario relativo alle prestazioni di rilievo;
- costo orario relativo alla produzione grafica necessaria allo svolgimento della prestazione;
- costo orario relativo alla definizione e stesura della progettazione nelle sue varie fasi;
- costo orario relativo allo svolgimento della direzione e contabilizzazione dei lavori (desumibile dal tempo assegnato all’impresa per l’esecuzione dei lavori);
- costo a forfait da integrarsi con l’utile, in maniera dettagliata ed analitica con ovvia, aggiunta delle spese (a forfait o a piè di lista).

Non è escluso che per la determinazione del quantum il professionista possa attingere alla ex tariffa professionale per i lavori privati o pubblici, da utilizzare, ovviamente, solo come termine di valutazione senza necessariamente utilizzarne tutte le voci od i valori indicati.
Appare del tutto ragionevole che possano essere utilizzati, quindi, quei parametri usualmente utilizzati fino ad oggi, così come nuovi parametri liberamente scelti purché resi chiari al cliente. In caso di contenzioso il giudice si esprime, anche sentito l’Ordine professionale (altra modifica alla norma del DL 1/2012), anche sulla base delle ex tariffe per i 4 mesi successivi alla pubblicazione della Legge e, poi, sulla base di nuovi parametri sostitutivi adottati dal Ministero della Giustizia, per quanto non previsto esplicitamente dal contratto.

 Le cosiddette commissioni parcelle, ovvero i Consigli degli Ordini territoriali, potranno, quindi, essere chiamati ad esprimersi su richiesta del magistrato per verificare eventuali compensi sia in base ai “parametri” definiti dal Ministero, sia sulla conformità del lavoro dell’iscritto rispetto al contratto che ha liberamente stabilito e sottoscritto con il cliente, fermo restando che tali commissioni, per i rapporti in essere e per prestazioni professionali antecedenti al 24.01.2012 comprovabili documentalmente, opereranno in base ai preesistenti criteri.

E’ fatto divieto agli Ordini professionali di indicare un unico parametro per le prestazioni professionali - che verrebbe considerata una via surrettizia per reintrodurre le tariffe - così come di indicare una unica tipologia contrattuale Date le premesse, il Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori - per venire incontro alle esigenze quotidiane degli iscritti - produrrà a breve una serie di strumenti informativi, utili come esempi, utilizzabili autonomamente e liberamente sia in materia di contratti che di parametri di riferimento integrabili a piacimento.

Per quanto riguarda, invece, l’integrazione delle norme deontologiche deliberate il 25 gennaio 2012, si rammenta che si tratta dell’introduzione di una norma provvisoria legata alla forma giuridica del DL 1/2012 tale da diventare immediatamente cogente, e che sarà, successivamente, all’atto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione, immediatamente variata, adattandola alla stesura definitiva della Legge.

Con i migliori saluti.

Il Consigliere Segretario  (arch. Franco Frison)

Il Presidente (arch, Leopoldo Freyrie)

venerdì 23 marzo 2012

CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO LIBERALIZZAZIONI

Pubblichiamo una parte del testo del Decreto Liberalizzazioni definitivamente convertito in legge.
L'articolo 9 è stato interamente sostituito e quindi è nella sua versione definitiva. Gli altri, che trattano delle società da professionisti, sono stati modificati parzialmente e quindi di difficile lettura fino a quando non sarà pubblicata la versione integrata:


Art. 9. - (Disposizioni sulle professioni regolamentate).
1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

2. Ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e` determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l’equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali.

3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Il compenso per le prestazioni professionali e` pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessita` dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresı` indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attivita` professionale. In ogni caso la misura del compenso e` previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante e` riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.

5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.

6. La durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non puo` essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio puo` essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all’esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie, per le quali resta confermata la normativa vigente.

mercoledì 25 gennaio 2012

DECRETO LIBERALIZZAZIONI APPROVATO CON MODIFICHE

E' stato firmato dal Presidente della Repubblica il Decreto Legge sulle liberalizzazioni.
E' modificato, per la parte che ci riguarda, rispetto alla versione uscita dal Consiglio dei Ministri la prima volta e riportato nel post precedente. Sembra in verità migliorato perchè ha chiarito quel punto di incertezza cui accennavamo con quell'indicazione di dover essere l'onorario a preventivo "onnicomprensivo". Adesso si chiarisce, come è giusto e possibile, che si devono fornire gli onorari per le singole prestazioni.
E' scomparso anche quel termine "preventivo" su cui qualcuno aveva avuto dei dubbi interpretativi.

Questo il testo nuovo. A fine pagina il link al testo completo del decreto.

Art. 9
(Disposizioni sulle professioni regolamentate)

1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

2. Ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. L’utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese da’ luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell’art. 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

3. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L’inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.

4.Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1

  TESTO COMPLETO DEL DECRETO

sabato 21 gennaio 2012

DECRETO LIBERALIZZAZIONI

Pubblichiamo la parte di articolo del decreto sulle liberalizzazioni che riguarda l'abolizione delle tariffe e le norme che regolano le condizioni di incarico. La parte restante regola il tirocinio.

Tralasciamo per adesso commenti approfonditi e poniamo solo alcune domande:
- come verranno stabiliti i parametri per la liquidazioni delle parcelle e perché dovrebbero essere di competenza ministeriale? Una liberalizzazione autentica avrebbe dovuto sottintendere l'esistenza di soggetti diversi da quelli statali;

- la pattuizione onnicomprensiva necessiterà di una interpretazione allo stesso tempo più precisa e più ampia, dato che nello svolgimento di un incarico esistono condizioni di variabilità non dipendenti dalla volontà o capacità del professionista ma, ad esempio, da norme sopraggiunte, interpretazioni e volontà diverse della pubblica amministrazione, volontà stesse del committente e incertezze insite nella realizzazione dell'opera, quali ad esempio un lavoro che per motivi vari potrebbe svolgersi per fasi operative e tempi di investimento successivi non programmabili a priori al momento dell'incarico.

  Art. 9
(Disposizioni sulle professioni regolamentate)


1) Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.


2) Ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso al professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante.


3) Il Compenso per le prestazioni professionali è pattuito per iscritto al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico professionale, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente con preventivo scritto, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita in modo onnicomprensivo. L’inottemperanza di quanto disposto dal presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.