La categoria dei Liberi professionisti
deve provvedere alla sua difesa con tutti i mezzi più risoluti, attraverso organizzazioni sindacali ad adesione libera,
sottratte ad ogni disciplina e gerarchia statale, limitate ai soli puri professionisti,
ossia a coloro che, unicamente da contratti di opera e mai da remunerazioni a tempo o a stipendio e quindi da lavoro subordinato,
anche se intellettualmente di alto grado, traggono i materiali mezzi della propria sussistenza".
Amadeo Bordiga, cofondatore del Sindacato Ingegneri Liberi Professionisti – Napoli, 1950

venerdì 24 agosto 2012

APPROVATA LA RIFORMA DELLE PROFESSIONI

Pubblichiamo il link ai vari decreti approvato che riguardano la Riforma delle professioni:

RIFORMA PROFESSIONI

Pubblichiamo inoltre per la parte che riguarda ingegneri e architetti il:
Decreto numero 140 del 20 Luglio 2012
Regolamento recante i parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi professionali.



Art. 34

Parametri generali per la liquidazione del compenso

1. Il compenso per la prestazione dei professionisti di cui all'articolo 33 e' stabilito tenendo conto dei seguenti parametri:

a) il costo economico delle singole categorie componenti l'opera, definito parametro «V»;

b) il parametro base che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera, definito parametro «P»;

c) la complessita' della prestazione, definita parametro «G»;

d) la specificita' della prestazione, definita parametro «Q».

Art. 35

Costo economico dell'opera

1. Il costo economico dell'opera, parametro «V», e' individuato tenendo conto del suo valore determinato, di regola, con riferimento al mercato, tenendo anche conto dell'eventuale preventivo, del consuntivo lordo nel caso di opere o lavori gia' eseguiti, ovvero, in mancanza, dei criteri individuati dalla tavola Z-1 allegata.

2. Il parametro base «P» e' determinato mediante l'espressione:

P=0,03+10/V 0,4

applicato al costo economico delle singole categorie componenti l'opera come individuato in base alla tavola Z-1 allegata.

Art. 36

Complessita' della prestazione

1. La complessita' della prestazione, parametro «G», e' compresa, di regola, tra un livello minimo, per la complessita' ridotta, e un livello massimo, per la complessita' elevata, secondo quanto indicato nella tavola Z-1 allegata.

2. In considerazione, altresi', della natura dell'opera, pregio della prestazione, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione, l'organo giurisdizionale puo' aumentare o diminuire il compenso di regola fino al 60 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

Art. 37

Specificazione delle prestazioni

1. Le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi :

a) definizione delle premesse, consulenza e studio di fattibilita';

b) progettazione;

c) direzione esecutiva;

d) verifiche e collaudi.

2. Le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere, specificate nella tavola Z-1 allegata:

a) edilizia;

b) strutture;

c) impianti;

d) viabilita';

e) idraulica;

f) tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT);

g) paesaggio, ambiente, naturalizzazione;

h) agricoltura e foreste, sicurezza alimentare;

i) territorio e urbanistica.

3. Ad ogni singola prestazione effettuata, corrisponde un valore specifico del parametro «Q», distinto in base alle singole categorie componenti l'opera come indicato nella tavola Z-2 allegata.

4. Il compenso per le prestazioni non comprese nelle fasi di cui al comma 1, e nelle categorie di cui al comma 2, e' liquidato per analogia.

Art. 38

Consulenze, analisi ed accertamento

1. Il compenso per le prestazioni di consulenza, analisi ed accertamento, se non determinabile analogicamente, e' liquidato tenendo particolare conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione.

Art. 39

Determinazione del compenso

1. Il compenso per la prestazione professionale «CP» e' determinato, di regola, dal prodotto tra il valore dell'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessita' delle prestazioni e alle categorie dell'opera, il parametro «Q» corrispondente alla prestazione o alla somma delle prestazioni eseguite, e il parametro «P», secondo l'espressione che segue:

CP=V×G×Q×P

***
Rinviamo commenti ed eventuali esempi ai giorni successivi

P.S.
Di seguito il link con i parametri P. Una volta aperto il link, cliccare, sotto la voce Allegati, quelle che si riferiscono all'area tecnica

PARAMETRI P

Nessun commento: