La categoria dei Liberi professionisti
deve provvedere alla sua difesa con tutti i mezzi più risoluti, attraverso organizzazioni sindacali ad adesione libera,
sottratte ad ogni disciplina e gerarchia statale, limitate ai soli puri professionisti,
ossia a coloro che, unicamente da contratti di opera e mai da remunerazioni a tempo o a stipendio e quindi da lavoro subordinato,
anche se intellettualmente di alto grado, traggono i materiali mezzi della propria sussistenza".
Amadeo Bordiga, cofondatore del Sindacato Ingegneri Liberi Professionisti – Napoli, 1950

sabato 21 gennaio 2012

DECRETO LIBERALIZZAZIONI

Pubblichiamo la parte di articolo del decreto sulle liberalizzazioni che riguarda l'abolizione delle tariffe e le norme che regolano le condizioni di incarico. La parte restante regola il tirocinio.

Tralasciamo per adesso commenti approfonditi e poniamo solo alcune domande:
- come verranno stabiliti i parametri per la liquidazioni delle parcelle e perché dovrebbero essere di competenza ministeriale? Una liberalizzazione autentica avrebbe dovuto sottintendere l'esistenza di soggetti diversi da quelli statali;

- la pattuizione onnicomprensiva necessiterà di una interpretazione allo stesso tempo più precisa e più ampia, dato che nello svolgimento di un incarico esistono condizioni di variabilità non dipendenti dalla volontà o capacità del professionista ma, ad esempio, da norme sopraggiunte, interpretazioni e volontà diverse della pubblica amministrazione, volontà stesse del committente e incertezze insite nella realizzazione dell'opera, quali ad esempio un lavoro che per motivi vari potrebbe svolgersi per fasi operative e tempi di investimento successivi non programmabili a priori al momento dell'incarico.

  Art. 9
(Disposizioni sulle professioni regolamentate)


1) Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.


2) Ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso al professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante.


3) Il Compenso per le prestazioni professionali è pattuito per iscritto al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico professionale, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente con preventivo scritto, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita in modo onnicomprensivo. L’inottemperanza di quanto disposto dal presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.

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