E' modificato, per la parte che ci riguarda, rispetto alla versione uscita dal Consiglio dei Ministri la prima volta e riportato nel post precedente. Sembra in verità migliorato perchè ha chiarito quel punto di incertezza cui accennavamo con quell'indicazione di dover essere l'onorario a preventivo "onnicomprensivo". Adesso si chiarisce, come è giusto e possibile, che si devono fornire gli onorari per le singole prestazioni.
E' scomparso anche quel termine "preventivo" su cui qualcuno aveva avuto dei dubbi interpretativi.
Questo il testo nuovo. A fine pagina il link al testo completo del decreto.
Art. 9
(Disposizioni sulle professioni regolamentate)
1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. L’utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese da’ luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell’art. 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
3. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L’inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.
4.Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1
TESTO COMPLETO DEL DECRETO
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