L'articolo 9 è stato interamente sostituito e quindi è nella sua versione definitiva. Gli altri, che trattano delle società da professionisti, sono stati modificati parzialmente e quindi di difficile lettura fino a quando non sarà pubblicata la versione integrata:
Art. 9. - (Disposizioni sulle professioni regolamentate).
1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate
nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso
di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del
professionista e` determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto
del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri
per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi
precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l’equilibrio
finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali.
3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione
delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti
ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
4. Il compenso per le prestazioni professionali e` pattuito,
nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento
dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il
grado di complessita` dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa
gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione
dell’incarico e deve altresı` indicare i dati della polizza assicurativa per i
danni provocati nell’esercizio dell’attivita` professionale. In ogni caso la
misura del compenso e` previamente resa nota al cliente con un preventivo di
massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando
per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri
e contributi. Al tirocinante e` riconosciuto un rimborso spese forfettariamente
concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.
5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la
determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al
comma 1.
6. La durata del tirocinio previsto per l’accesso alle
professioni regolamentate non puo` essere superiore a diciotto mesi; per i primi
sei mesi, il tirocinio puo` essere svolto, in presenza di un’apposita
convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il
Ministro dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca, in concomitanza con
il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della
laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere
stipulate tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso
pubbliche amministrazioni, all’esito del corso di laurea. Le disposizioni del
presente comma non si applicano alle professioni sanitarie, per le quali resta
confermata la normativa vigente.
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