La categoria dei Liberi professionisti
deve provvedere alla sua difesa con tutti i mezzi più risoluti, attraverso organizzazioni sindacali ad adesione libera,
sottratte ad ogni disciplina e gerarchia statale, limitate ai soli puri professionisti,
ossia a coloro che, unicamente da contratti di opera e mai da remunerazioni a tempo o a stipendio e quindi da lavoro subordinato,
anche se intellettualmente di alto grado, traggono i materiali mezzi della propria sussistenza".
Amadeo Bordiga, cofondatore del Sindacato Ingegneri Liberi Professionisti – Napoli, 1950

venerdì 22 marzo 2013

IL COMUNE DI BIBBIENA HA ABOLITO IL VALORE LEGALE DEL TITOLO DI STUDIO


Un pesce d'aprile anticipato?

No, un titolo paradossale alla scelta fatta dal Comune di Bibbiena (AR) nel suo BANDO PERL’AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO PROFESSIONALE DELLA PROGETTAZIONE EDEVENTUALE  DD.LL. DELL’ ADEGUAMENTO SISMICO DELL’ EDIFICIO DEL PALAZZO COMUNALE DI BIBBIENA, dove, all’Art. 5, coma f) è previsto il seguente requisito per la partecipazione (ripetiamo: requisito per la partecipazione): 


f) frequenza (o docenza) da parte del responsabile delle parti strutturali del progetto di corsi specifici sulla progettazione di interventi di recupero in zona sismica per edifici in muratura, o di corsi post-universitari di specializzazione in ingegneria antisismica per edifici in muratura , o di master universitari di II livello attinenti la materia della riduzione del rischio sismico per edifici in muratura.

Questa lodevole e meritocratica richiesta non costituisce però titolo per conseguire un maggior punteggio, ma costituisce un requisito in mancanza del quale non si può nemmeno accedere al bando.

Probabilmente deve essere sfuggito a chi ha redatto il Bando, il significato vero di una scelta come questa: essere in possesso di laurea, abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione al rispettivo Ordine non riveste più alcun valore, ingegneri e architetti non sono più tutti uguali tra loro (in linea di principio ovviamente perché nei fatti è ovvio che non lo siano comunque) ma prevalgono competenze e conoscenze di tipo diverso acquisite sul campo, con la docenza (nei corsi di formazione?), con la discenza (nei corsi di formazione?) con l’esperienza, con lo studio e quant’altro.

In discussione non è il merito della scelta, in discussione è la gravità di detta scelta sotto il profilo della sua legittimità. Fino a quando il titolo di studio sarà riconosciuto legalmente, fino a quando occorrerà essere iscritti agli ordini per esercitare la professione, fino a quando le amministrazioni pubbliche dovranno rispondere alle leggi dello stato oltre che garantire pari condizioni di partenza, salvo valutare dopo, cioè con la gara, la reale capacità e adeguatezza di ciascuno al compito richiesto, requisiti di esclusione come questi non crediamo proprio possano essere adottati.

Tutto questo senza voler pensare male o fare dietrologia, ma solo come semplice osservazione ad un bando sbagliato che crediamo sia il caso di annullare e modificare prontamente, magari trasferendo quella richiesta dalla categoria “requisiti” alla categoria “criteri per la selezione e la scelta”.

A margine una semplice riflessione: aldilà della bizzarra scelta fatta in questo Bando, tuttavia si può cominciare a intravedere una probabile conseguenza dell'obbligo di formazione permanente, dove i titoli formali e cartacei, quelli impersonali uso concorso pubblico d'antan, si trasformeranno in punteggi. Scelte apparentemente meritocratiche, ma che in realtà saranno probabilmente solo burocratiche.