Poichè una collega architetto di Savona ha pubblicato su FaceBook una lettera del Consiglio Nazionale Architetti PPC in ordine alle nuove procedure da seguire per gli incarichi professionali, con alcune indicazioni su come potrebbero essere calcolate le parcelle, la pubblichiamo per fornire alcuni primi chiarimenti:
CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI
OGGETTO: Chiarimento sulle norme vigenti di contratto tra l’architetto e il cliente.
Le nuove norme approvate con il DLI/2o12, convertite con modifiche dal Parlamento il 23 marzo 2012 hanno modificato le consuetudini contrattuali tra il professionista e il cliente.
La nuova norma, infatti, stabilisce che il compenso è pattuito tra cliente e architetto sulla base di parametri che gli stessi liberamente concordano, dovendo il professionista rendere noto al cliente:
- il grado di complessità dell’incarico;
- la previsione dei costi fino alla conclusione dell’incarico stesso;
- gli estremi della polizza di RC professionale con relativi massimali.
Ciò significa che:
- deve essere redatto in forma scritta un contratto, anche semplice, che descriva l’incarico professionale e ne stabilisca ii compenso, riservandosi di di rimodularlo in caso di eventuali varianti successive o di maggiori oneri che dovessero insorgere per cause esterne impreviste ed imprevedibili all’atto dell’affidamento o di forza maggiore; anche questi successivi eventuali nuovi oneri dovranno essere esplicitati in forma scritta;
- l’importo è stabilito sulla base di parametri espliciti che il professionista concorda con il cliente e, sulla base delle ultime modifiche, non ci sono limiti
nella scelta del parametri.
A titolo esemplificativo:
- costo orario relativo alle prestazioni di rilievo;
- costo orario relativo alla produzione grafica necessaria allo svolgimento della prestazione;
- costo orario relativo alla definizione e stesura della progettazione nelle sue
varie fasi;
- costo orario relativo allo svolgimento della direzione e contabilizzazione dei lavori (desumibile dal tempo assegnato all’impresa per l’esecuzione dei lavori);
- costo a forfait da integrarsi con l’utile, in maniera dettagliata ed analitica con ovvia, aggiunta delle spese (a forfait o a piè di lista).
Non è escluso che per la determinazione del quantum il professionista possa attingere alla ex tariffa professionale per i lavori privati o pubblici, da utilizzare, ovviamente, solo come termine di valutazione senza necessariamente utilizzarne tutte le voci od i valori indicati.
Appare del tutto ragionevole che possano essere utilizzati, quindi, quei parametri usualmente utilizzati fino ad oggi, così come nuovi parametri liberamente scelti purché resi chiari al cliente.
In caso di contenzioso il giudice si esprime, anche sentito l’Ordine professionale (altra modifica alla norma del DL 1/2012), anche sulla base delle ex tariffe per i 4 mesi successivi alla pubblicazione della Legge e, poi, sulla base di nuovi parametri sostitutivi adottati dal Ministero della Giustizia, per quanto non previsto esplicitamente dal contratto.
Le cosiddette commissioni parcelle, ovvero i Consigli degli Ordini territoriali, potranno, quindi, essere chiamati ad esprimersi su richiesta del magistrato per verificare eventuali compensi sia in base ai “parametri” definiti dal Ministero, sia sulla conformità del lavoro dell’iscritto rispetto al contratto che ha liberamente stabilito e sottoscritto con il cliente, fermo restando che tali commissioni, per i rapporti in essere e per prestazioni professionali antecedenti al 24.01.2012 comprovabili documentalmente, opereranno in base ai preesistenti criteri.
E’ fatto divieto agli Ordini professionali di indicare un unico parametro per le
prestazioni professionali - che verrebbe considerata una via surrettizia per reintrodurre le tariffe - così come di indicare una unica tipologia contrattuale
Date le premesse, il Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori - per venire incontro alle esigenze quotidiane degli iscritti - produrrà a breve una serie di strumenti informativi, utili come esempi, utilizzabili autonomamente e liberamente sia in materia di contratti che di parametri di riferimento integrabili a piacimento.
Per quanto riguarda, invece, l’integrazione delle norme deontologiche deliberate il 25 gennaio 2012, si rammenta che si tratta dell’introduzione di una norma provvisoria legata alla forma giuridica del DL 1/2012 tale da diventare immediatamente cogente, e che sarà, successivamente, all’atto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione, immediatamente variata, adattandola alla stesura definitiva della Legge.
Con i migliori saluti.
Il Consigliere Segretario (arch. Franco Frison)
Il Presidente (arch, Leopoldo Freyrie)
La categoria dei Liberi professionisti
“deve provvedere alla sua difesa con tutti i mezzi più risoluti, attraverso organizzazioni sindacali ad adesione libera,
sottratte ad ogni disciplina e gerarchia statale, limitate ai soli puri professionisti,
ossia a coloro che, unicamente da contratti di opera e mai da remunerazioni a tempo o a stipendio e quindi da lavoro subordinato,
anche se intellettualmente di alto grado, traggono i materiali mezzi della propria sussistenza".
Amadeo Bordiga, cofondatore del Sindacato Ingegneri Liberi Professionisti – Napoli, 1950
martedì 27 marzo 2012
venerdì 23 marzo 2012
CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO LIBERALIZZAZIONI
Pubblichiamo una parte del testo del Decreto Liberalizzazioni definitivamente convertito in legge.
L'articolo 9 è stato interamente sostituito e quindi è nella sua versione definitiva. Gli altri, che trattano delle società da professionisti, sono stati modificati parzialmente e quindi di difficile lettura fino a quando non sarà pubblicata la versione integrata:
L'articolo 9 è stato interamente sostituito e quindi è nella sua versione definitiva. Gli altri, che trattano delle società da professionisti, sono stati modificati parzialmente e quindi di difficile lettura fino a quando non sarà pubblicata la versione integrata:
Art. 9. - (Disposizioni sulle professioni regolamentate).
1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate
nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso
di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del
professionista e` determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto
del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri
per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi
precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l’equilibrio
finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali.
3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione
delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti
ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
4. Il compenso per le prestazioni professionali e` pattuito,
nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento
dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il
grado di complessita` dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa
gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione
dell’incarico e deve altresı` indicare i dati della polizza assicurativa per i
danni provocati nell’esercizio dell’attivita` professionale. In ogni caso la
misura del compenso e` previamente resa nota al cliente con un preventivo di
massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando
per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri
e contributi. Al tirocinante e` riconosciuto un rimborso spese forfettariamente
concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.
5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la
determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al
comma 1.
6. La durata del tirocinio previsto per l’accesso alle
professioni regolamentate non puo` essere superiore a diciotto mesi; per i primi
sei mesi, il tirocinio puo` essere svolto, in presenza di un’apposita
convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il
Ministro dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca, in concomitanza con
il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della
laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere
stipulate tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso
pubbliche amministrazioni, all’esito del corso di laurea. Le disposizioni del
presente comma non si applicano alle professioni sanitarie, per le quali resta
confermata la normativa vigente.
venerdì 9 marzo 2012
CONSIGLI DA ILSOLE24ORE SU PREVENTIVI E ALTRO
Di seguito allego il link ad un articolo tratto da Il Sole 24 Ore in merito al decreto liberalizzazioni votato con le ultime modifiche che fornisce suggerimenti su come formulare il preventivo ai clienti ed altro ancora:
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