La categoria dei Liberi professionisti
deve provvedere alla sua difesa con tutti i mezzi più risoluti, attraverso organizzazioni sindacali ad adesione libera,
sottratte ad ogni disciplina e gerarchia statale, limitate ai soli puri professionisti,
ossia a coloro che, unicamente da contratti di opera e mai da remunerazioni a tempo o a stipendio e quindi da lavoro subordinato,
anche se intellettualmente di alto grado, traggono i materiali mezzi della propria sussistenza".
Amadeo Bordiga, cofondatore del Sindacato Ingegneri Liberi Professionisti – Napoli, 1950

martedì 27 marzo 2012

PRIME INDICAZIONI DEL CNAPPC SU COME FORMULARE GLI INCARICHI

Poichè una collega architetto di Savona ha pubblicato su FaceBook una lettera del Consiglio Nazionale Architetti PPC in ordine alle nuove procedure da seguire per gli incarichi professionali, con alcune indicazioni su come potrebbero essere calcolate le parcelle, la pubblichiamo per fornire alcuni primi chiarimenti:


CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

OGGETTO: Chiarimento sulle norme vigenti di contratto tra l’architetto e il cliente.

Le nuove norme approvate con il DLI/2o12, convertite con modifiche dal Parlamento il 23 marzo 2012 hanno modificato le consuetudini contrattuali tra il professionista e il cliente.
La nuova norma, infatti, stabilisce che il compenso è pattuito tra cliente e architetto sulla base di parametri che gli stessi liberamente concordano, dovendo il professionista rendere noto al cliente:
- il grado di complessità dell’incarico;
- la previsione dei costi fino alla conclusione dell’incarico stesso;
- gli estremi della polizza di RC professionale con relativi massimali.

Ciò significa che:
- deve essere redatto in forma scritta un contratto, anche semplice, che descriva l’incarico professionale e ne stabilisca ii compenso, riservandosi di di rimodularlo in caso di eventuali varianti successive o di maggiori oneri che dovessero insorgere per cause esterne impreviste ed imprevedibili all’atto dell’affidamento o di forza maggiore; anche questi successivi eventuali nuovi oneri dovranno essere esplicitati in forma scritta;
- l’importo è stabilito sulla base di parametri espliciti che il professionista concorda con il cliente e, sulla base delle ultime modifiche, non ci sono limiti nella scelta del parametri.

A titolo esemplificativo:
- costo orario relativo alle prestazioni di rilievo;
- costo orario relativo alla produzione grafica necessaria allo svolgimento della prestazione;
- costo orario relativo alla definizione e stesura della progettazione nelle sue varie fasi;
- costo orario relativo allo svolgimento della direzione e contabilizzazione dei lavori (desumibile dal tempo assegnato all’impresa per l’esecuzione dei lavori);
- costo a forfait da integrarsi con l’utile, in maniera dettagliata ed analitica con ovvia, aggiunta delle spese (a forfait o a piè di lista).

Non è escluso che per la determinazione del quantum il professionista possa attingere alla ex tariffa professionale per i lavori privati o pubblici, da utilizzare, ovviamente, solo come termine di valutazione senza necessariamente utilizzarne tutte le voci od i valori indicati.
Appare del tutto ragionevole che possano essere utilizzati, quindi, quei parametri usualmente utilizzati fino ad oggi, così come nuovi parametri liberamente scelti purché resi chiari al cliente. In caso di contenzioso il giudice si esprime, anche sentito l’Ordine professionale (altra modifica alla norma del DL 1/2012), anche sulla base delle ex tariffe per i 4 mesi successivi alla pubblicazione della Legge e, poi, sulla base di nuovi parametri sostitutivi adottati dal Ministero della Giustizia, per quanto non previsto esplicitamente dal contratto.

 Le cosiddette commissioni parcelle, ovvero i Consigli degli Ordini territoriali, potranno, quindi, essere chiamati ad esprimersi su richiesta del magistrato per verificare eventuali compensi sia in base ai “parametri” definiti dal Ministero, sia sulla conformità del lavoro dell’iscritto rispetto al contratto che ha liberamente stabilito e sottoscritto con il cliente, fermo restando che tali commissioni, per i rapporti in essere e per prestazioni professionali antecedenti al 24.01.2012 comprovabili documentalmente, opereranno in base ai preesistenti criteri.

E’ fatto divieto agli Ordini professionali di indicare un unico parametro per le prestazioni professionali - che verrebbe considerata una via surrettizia per reintrodurre le tariffe - così come di indicare una unica tipologia contrattuale Date le premesse, il Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori - per venire incontro alle esigenze quotidiane degli iscritti - produrrà a breve una serie di strumenti informativi, utili come esempi, utilizzabili autonomamente e liberamente sia in materia di contratti che di parametri di riferimento integrabili a piacimento.

Per quanto riguarda, invece, l’integrazione delle norme deontologiche deliberate il 25 gennaio 2012, si rammenta che si tratta dell’introduzione di una norma provvisoria legata alla forma giuridica del DL 1/2012 tale da diventare immediatamente cogente, e che sarà, successivamente, all’atto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione, immediatamente variata, adattandola alla stesura definitiva della Legge.

Con i migliori saluti.

Il Consigliere Segretario  (arch. Franco Frison)

Il Presidente (arch, Leopoldo Freyrie)

venerdì 23 marzo 2012

CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO LIBERALIZZAZIONI

Pubblichiamo una parte del testo del Decreto Liberalizzazioni definitivamente convertito in legge.
L'articolo 9 è stato interamente sostituito e quindi è nella sua versione definitiva. Gli altri, che trattano delle società da professionisti, sono stati modificati parzialmente e quindi di difficile lettura fino a quando non sarà pubblicata la versione integrata:


Art. 9. - (Disposizioni sulle professioni regolamentate).
1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

2. Ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e` determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l’equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali.

3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Il compenso per le prestazioni professionali e` pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessita` dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresı` indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attivita` professionale. In ogni caso la misura del compenso e` previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante e` riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.

5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.

6. La durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non puo` essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio puo` essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all’esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie, per le quali resta confermata la normativa vigente.