La categoria dei Liberi professionisti
deve provvedere alla sua difesa con tutti i mezzi più risoluti, attraverso organizzazioni sindacali ad adesione libera,
sottratte ad ogni disciplina e gerarchia statale, limitate ai soli puri professionisti,
ossia a coloro che, unicamente da contratti di opera e mai da remunerazioni a tempo o a stipendio e quindi da lavoro subordinato,
anche se intellettualmente di alto grado, traggono i materiali mezzi della propria sussistenza".
Amadeo Bordiga, cofondatore del Sindacato Ingegneri Liberi Professionisti – Napoli, 1950

mercoledì 25 gennaio 2012

DECRETO LIBERALIZZAZIONI APPROVATO CON MODIFICHE

E' stato firmato dal Presidente della Repubblica il Decreto Legge sulle liberalizzazioni.
E' modificato, per la parte che ci riguarda, rispetto alla versione uscita dal Consiglio dei Ministri la prima volta e riportato nel post precedente. Sembra in verità migliorato perchè ha chiarito quel punto di incertezza cui accennavamo con quell'indicazione di dover essere l'onorario a preventivo "onnicomprensivo". Adesso si chiarisce, come è giusto e possibile, che si devono fornire gli onorari per le singole prestazioni.
E' scomparso anche quel termine "preventivo" su cui qualcuno aveva avuto dei dubbi interpretativi.

Questo il testo nuovo. A fine pagina il link al testo completo del decreto.

Art. 9
(Disposizioni sulle professioni regolamentate)

1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

2. Ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. L’utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese da’ luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell’art. 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

3. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L’inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.

4.Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1

  TESTO COMPLETO DEL DECRETO

sabato 21 gennaio 2012

DECRETO LIBERALIZZAZIONI

Pubblichiamo la parte di articolo del decreto sulle liberalizzazioni che riguarda l'abolizione delle tariffe e le norme che regolano le condizioni di incarico. La parte restante regola il tirocinio.

Tralasciamo per adesso commenti approfonditi e poniamo solo alcune domande:
- come verranno stabiliti i parametri per la liquidazioni delle parcelle e perché dovrebbero essere di competenza ministeriale? Una liberalizzazione autentica avrebbe dovuto sottintendere l'esistenza di soggetti diversi da quelli statali;

- la pattuizione onnicomprensiva necessiterà di una interpretazione allo stesso tempo più precisa e più ampia, dato che nello svolgimento di un incarico esistono condizioni di variabilità non dipendenti dalla volontà o capacità del professionista ma, ad esempio, da norme sopraggiunte, interpretazioni e volontà diverse della pubblica amministrazione, volontà stesse del committente e incertezze insite nella realizzazione dell'opera, quali ad esempio un lavoro che per motivi vari potrebbe svolgersi per fasi operative e tempi di investimento successivi non programmabili a priori al momento dell'incarico.

  Art. 9
(Disposizioni sulle professioni regolamentate)


1) Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.


2) Ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso al professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante.


3) Il Compenso per le prestazioni professionali è pattuito per iscritto al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico professionale, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente con preventivo scritto, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita in modo onnicomprensivo. L’inottemperanza di quanto disposto dal presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.