La categoria dei Liberi professionisti
deve provvedere alla sua difesa con tutti i mezzi più risoluti, attraverso organizzazioni sindacali ad adesione libera,
sottratte ad ogni disciplina e gerarchia statale, limitate ai soli puri professionisti,
ossia a coloro che, unicamente da contratti di opera e mai da remunerazioni a tempo o a stipendio e quindi da lavoro subordinato,
anche se intellettualmente di alto grado, traggono i materiali mezzi della propria sussistenza".
Amadeo Bordiga, cofondatore del Sindacato Ingegneri Liberi Professionisti – Napoli, 1950

sabato 22 settembre 2012

IL SITO WEB DEL CNA E' LO SPECCHIO DELLA SUA UTILITA' ED EFFICIENZA?


Queste sono le immagini copiate con Printscreen delle pagine principali del sito del CNAPPC. Fate bene attenzione, la prima è la Home page, le altre sono le pagine indicate nel menu in alto.
Abbiamo aggiunto in alto ad ognuna delle quattro pagine, in alto, titoli in bianco delle pagine:
Se volete vedere meglio potete cliccare sull'immagine, ma fidatevi: sono tutte uguali.
Non è un fatto occasionale di manutenzione, è così sempre.
Manca la quinta pagina per motivi di composizione, ma non vi date pena, è uguale alle altre.
Domanda: quanto costa tenere in vita, o meglio in morte, questo sito? Speriamo quanto l'informazione che offre, cioè ZERO.
Se il CNA svolge bene il suo compito come tiene il suo (nostro?) sito, stiamo messi male.

P. S. Se qualcuno fosse come San Tommaso, può verificare di persona:
CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI PPC

venerdì 21 settembre 2012

ANCORA CAMBIAMENTI IN CORSO NELLA RIFORMA

Il caos regna sovrano nella ridicola riforma delle professioni fatta dai Tecnici con l'approvazione degli Ordini professionali. Ma non è caos creativo, è solo confusione.
Nemmeno la legge, o meglio le leggi è ormai sicura.
Si legge infatti, su Edilizia e Territorio, che gli Ordini devono controllare che le "tariffe" (così le chiama il giornalista), cioè i nuovi parametri, non siano superiori alle vecchie tariffe.
Se così fosse vorrebbe dire che i parametri sarebbero ancora suscettibili di modifiche.
Non solo vogliono impiccarci, ma pretendono anche che sia l'impiccato a verificare il funzionamento della forca.
E spuntano fuori anche le spese forfettizzate, ma solo per "le infrastrutture", quasi che gli architetti e gli ingegneri liberi professionisti siano tutti interessati alla progettazione delle opere pubbliche e il resto, cioè la stragrande maggioranza, non lavori per i committenti privati! Ma nulla si dice sul fatto se per i privati le spese possano essere forfettizzate: si suppone di sì, ma non è mai detto.
Pare anche che il Ministero abbia garantito che non saranno applicate, sempre per gli incarichi pubblici, cioè per la base di gara, le riduzioni o gli aumenti (non ne dubitavamo di questi) del 60%.
Ce ne rallegriamo, ma continuiamo a pensare che, visto che sembrano esistere margini di trattativa anche a legge approvata, gli Ordini si dovrebbero preoccupare anche della "grande conquista"della formazione continua nella sua in forma obbligatoria e non volontaria, come si addice ad una professione "libera" e non governata dallo Stato, che grava inutilmente su tutti gli architetti e gli ingegneri: liberi solo, anzi obbligati, a non avere tariffe per rispettare le leggi del libero mercato, ma non liberi di stare nel mercato scegliendo se e quali aggiornamenti seguire. Davvero un principio di coerenza straordinariamente efficace.
Ma qui immaginiamo che non troveremo ascolto, visti gli interessi in gioco, degli Ordini, che vi trovano l'ultimo squarcio di potere rimasto, e delle varie organizzazioni che vedranno il proprio fatturato in aumento vertiginoso: un altro caso di lavoro improduttivo prodotto da leggi, cioè un semplice spostamento di reddito dalle tasche di alcuni (cioè i soliti, noi) a quelle di altri.

Non possiamo nemmeno spiegare più ciò che è impossibile da capire, vi proponiamo solo la lettura di questo articolo, lasciando ad ognuno l'interpretazione:

NUOVE TARIFFE NEL DECRETO INFRASTRUTTURE: TORNA IL RIMBORSO SPESE AL 20%

Chi desiderasse maggiori chiarimenti si rivolga al CNA e al CNI.

Il sito del CNA ci propone nel frattempo nella sua Home page una serie di argomenti tipo:

ARCHITETTURA: FREYRIE, CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI,'TORNI A REALIZZARE PROGETTI PER LA COMUNITÀ"

oppure, News come questa:

CERIMONIA DI ASSEGNAZIONE DEL PREMIO NAZIONALE DI BIOARCHITETTURA COSTRUIRE NEL COSTRUITO / RECUPERARE L'ESISTENTE 2011 - ROMA

o ancora:

 ma sulla riforma troviamo solo questo documento:

VADEMECUM SUL DPR DELLA RIFORMA DELLE PROFESSIONI

Anche il sito del CNI non è che offra molto di più.
Quindi sembra proprio che non ci resti che aspettare ciò che ci capiterà addosso senza poter fare altro che adeguarsi.

domenica 16 settembre 2012

INTERESSANTE INTERPRETAZIONE SULLA VOLONTARIETA' DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE

Segnaliamo questo articolo scritto da Enrico Milone, che tutti conoscono e Amedeo Schiattarella, attuale Presidente dell'Ordine APPC di Roma, sulla riforma delle professioni. Molti sono gli spunti ma ve ne è uno particolarmente significativo: l'ipotesi interpretativa che l'iscrizione all'Ordine possa essere volontaria.
Questa sarebbe una rivoluzione. Tuttavia sembra difficile immaginare di poter esercitare senza l'iscrizione a nessun Albo, per cui è plausibile che almeno all'Ordine nazionale resterebbe l'obbligo. Per certo gli autori non sono principianti e se lo hanno scritto un fondamento almeno c'è.
Ne consigliamo la lettura anche alla luce del post precedente:


DPR 137/2012: nuovi oneri per gli architetti

di E.Milone e A.Schiattarella - Riforma delle professioni





mercoledì 12 settembre 2012

NUOVI PARAMETRI E OBBLIGO DI PREVENTIVO: PRIME INDICAZIONI


Come sapete sono entrate in vigore le nuove leggi che regolano le professioni. Tralasciando per il momento l’elencazione precisa delle stesse, avvenuta in un susseguirsi caotico di anticipazioni e modifiche, è tuttavia possibile adesso fissare alcuni paletti precisi in ordine all’abolizione delle tariffe e all’introduzione dei nuovi parametri stabiliti con legge Decreto Ministero Giustizia 20.07.2012 n° 140 , G.U. 22.08.2012

Sull’incarico, o più correttamente, sul preventivo obbligatorio e sul significato che assumono i nuovi parametri possiamo dare qualche valutazione e indicazione ai colleghi, con l’avvertenza che non si può escludere l’introduzione di altre novità e che potrebbero uscire circolari esplicative o interpretative.

E’ bene prendere quindi con una dose di prudenza quanto di seguito andremo a dire, considerandola solo una nostra ragionevole ma non certa interpretazione.

Invitiamo i colleghi a lasciare contributi, porre domande, esprimere pareri lasciando commenti al post, preferibilmente, oppure via mail.
***
La legge è composta di una parte introduttiva generale, che riguarda alcuni principi validi per tutte le professioni e di alcune parti specifiche, ognuna riferite alle varie professioni ordinistiche (esclusa la professione medica) raggruppate per aree omogenee. La parte che riguarda ingegneri e architetti è quella dell’area così detta tecnica, che comprende anche geometri, periti ecc.  Vale a dire che, fatte salve le diverse competenze, i parametri sono gli stessi per tutte le professioni dell’area tecnica.

A questo punto è preferibile argomentare per domande e risposte, cioè per FAQ. Seguiranno alcuni commenti e suggerimenti:

I parametri sono le nuove tariffe?
No, i parametri non sono le nuove tariffe, dato che ogni riferimento tariffario è stato abolito, anche se sono strutturate in modo del tutto analogo alla vecchia tariffa per le opere pubbliche.

Perché sono stati introdotti i nuovi parametri?
I nuovi parametri, che sono strutturati con criterio basato su costo dell’opera, percentuale, tipo di prestazioni effettuate, tipologia dell’opera e/o della prestazione, e con l’introduzione di un nuovo indice, il grado di complessità dell’opera, dovranno essere applicati per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale (vale a dire in caso di controversia, dal tribunale o dal collegio arbitrale), ma serviranno anche come base di riferimento per i progetti di opere pubbliche. Quindi nel primo caso, la controversia, serviranno a posteriori, nel secondo caso, le opere pubbliche, invece serviranno alle amministrazioni a priori. In quest’ultimo senso svolgono di fatto una funzione del tutto analoga alla vecchia tariffa, naturalmente tenendo conto del campo di variabilità dovuto ai ribassi.

Ci sono novità nei principi generali?
Sì, ci sono, ed è necessario conoscerli e valutarli con grande attenzione perché, viceversa, possono avere ricadute importanti in caso di contenzioso con il committente.

Quali sono le novità?
Sono molte, ma, tralasciando per ora i tecnicismi legati al calcolo dei parametri, la più importante è quella del comma 6 dell’Art.1 che recita: “L’assenza di prova del preventivo di massima……costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale”. E’ naturale che questa disposizione rende di fatto obbligatorio, oltre che utile in ogni caso, un preventivo scritto reso dal professionista al committente. E’ bene specificare, anche se potrebbe sembrare inutile dirlo, che per preventivo la legge non intende significare che il committente è tenuto a chiedere più preventivi a più professionisti (cosa che in verità accade sempre più stesso nella prassi), ma che il professionista, prima di iniziare le proprie prestazioni per conto di un cliente ha l’obbligo di informare quest’ultimo sui costi che egli dovrà sostenere  per il compenso al professionista. Il preventivo è quindi l’indicazione precisa che costituirà contrattualmente il nostro compenso.
Alla luce del comma di cui sopra, non possiamo non consigliare i colleghi di stipulare un incarico scritto, di complessità variabile in funzione del tipo di incarico. La voce più importante di questo incarico dovrà essere l’indicazione dei compensi (e delle spese, che non sono comprese nei parametri), cercando anche di regolamentare i compensi per imprevisti non attribuibili al professionista stesso, quali, ad esempio, varianti al progetto richieste dal committente, nuove norme intervenute dopo la firma dell’incarico, cambi di programma economico da parte del committente, fatti imprevedibili durante l’esecuzione dell’opera e quant’altro. Se questi imprevisti non sono quantificabili a priori, è bene comunque prevedere nell’indicare che in caso di varianti o nuove prestazioni non previste si dovrà concordare il compenso prima dell’inzio della prestazione stessa.
Per i lavori di modesta entità e impegno dove la parte amministrativa è prevalente sull’importo dei lavori (Es.: una sanatoria, un gazebo, una tettoia, ecc) riteniamo possa essere sufficiente una mail o una semplice scrittura con i nomi di committente e professionista, l’oggetto dell’incarico e l’indicazione dell’importo del compenso.

Cosa significa “elemento di valutazione negativa del compenso”?
Non è facile dare una risposta esaustiva. Per certo, al Capo V, Disposizioni concernenti le professioni dell’area tecnica, l’art. 36, Complessità della prestazione, al comma 2 recita per intero: “In considerazione, altresì, della natura dell’opera, pregio della prestazione, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell’eventuale urgenza della prestazione, l’organo giurisdizionale può aumentare o diminuire il compenso di regola fino al 60 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile”.
Quindi, se da un lato entrano nella valutazione giurisdizionale “i risultati e i vantaggi, anche non economici (quindi quelli economici sono compresi, NdR) conseguiti dal cliente”, che potrebbero essere causa di maggiorazione, dall’altro è difficile non pensare che una forte riduzione possa essere determinata dalla impossibilità di dimostrare la esistenza di preventivo.
E’ altresì vero che al Capo I, Disposizioni generali, Art. 1, comma 7 c’è scritto che: “In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione della stessa”. Difficile darne una interpretazione univoca fino a quando non vi sarà giurisprudenza, ma allo stato attuale è consigliabile, per prudenza, immaginare che, in mancanza di dimostrazione di aver informato il cliente, l’organo giurisdizionale possa anche decidere di andare ben oltre la riduzione del 60% o addirittura possa non riconoscere alcun diritto alla riscossione dei compensi da parte del professionista.
*****
A questo punto, senza entrare nel dettaglio sul calcolo del compenso in base ai parametri, peraltro abbastanza ben comprensibile dalla lettura attenta della legge, c’è la domanda delle domande, e cioè:

Come si fa a prevedere il compenso se non c’è più una tariffa?
Questa è la parte di suggerimenti da prendere con maggiore prudenza. Premesso che ognuno può adottare il metodo che vuole, che gli è più congeniale, cui è più abituato o a cui sono più abituati i propri clienti, i metodi, tuttavia, possono essere ridotti ai seguenti:
a percentuale, naturalmente in base a molti parametri individuali, quali la consuetudine, il mercato, la trattativa, un’analisi dettagliata dei costi di studio e dell’utile necessario, riportata poi ad una percentuale, ecc.
in base ad una unità di misura oggettiva della costruzione, vale a dire un valore in euro a mq di SUL, oppure, rapportato al volume, in euro a mc di costruzione;
a corpo, cioè la vecchia discrezione, vale a dire un valore unico per tutta la prestazione, stando tuttavia sempre attenti a normare eventuali varianti;
in ragione del tempo prevedibile, definendo un costo orario.

Tuttavia riteniamo opportuno, qualunque sia il metodo scelto, effettuare una verifica con i parametri di cui alla legge, entro una banda di oscillazione intermedia rispetto ai valori limite di legge. Questo, sia chiaro, senza richiamarli nell’incarico.

Ci sembra una soluzione ragionevole per due motivi:
-         -  In caso di contenzioso con il cliente, visto anche il vasto campo di variabilità che oscilla, teoricamente, da una riduzione del 60% ad un aumento del 60% sul compenso medio ottenuto con le varie tabelle, è quanto meno utile non uscire da questo ampio intervallo, per non doversi trovare di fronte a brutte sorprese nel giudizio. C’è in questo intervallo un ampio margine di trattativa con il cliente, sempre ipotizzando un mercato non drogato dalla crisi e dal pessimo esempio dato dai ribassi assurdi imposti dagli enti pubblici negli ultimi anni.
-        -   E’ utile, a lunga distanza, avere quei riferimenti parametrici, in modo tale da trovare nel mercato uno standard medio che non vuol dire creare una condizione di non concorrenza, ma che significa trovare una soglia di decenza entro cui poter lavorare ed anche una ragionevole previsione di spesa che il cliente sa di dover affrontare quando intraprende un’operazione economica.
Ricordiamo infine che, per incarichi che prevedono più “prestazioni”, cioè progetto preliminare, definitivo, esecutivo e D.L., è consigliabile dettagliare nell’incarico i compensi per ognuna delle fasi. Questo perché, in caso di interruzioni di incarico, potrebbe essere più facile evitare il contenzioso, visto che l’Art. 1, al comma 5 prevede: “Per gli incarichi non conclusi,  o prosecuzioni  di  precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta”, e il rischio che l’organo giurisdizionale possa modificare in più o in meno il compenso potrebbe costituire un deterrente sia per il cliente che per il professionista. Diamo cioè per scontato che è sempre preferibile trovare un accordo piuttosto che imbarcarsi in cause dall'esito e dai tempi sempre incerti.